Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali ammiragli e generali in soprannumero, all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione », senza diritto a promozione, e vi rimarranno per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.
tolto: Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovano in A.R.Q. rimarranno in tale posizione. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in A.R.Q.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art34 · fonte del testo