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Agli ufficiali del Genio navale, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 55 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art35 · fonte del testo