Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 31 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali del Genio navale, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 55 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art35 · fonte del testo