Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I periodi di permanenza previsti dal precedente art. 17 decorrono dalla data di anzianita' di grado, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
tolto: Qualora per effetto della prima applicazione dei limiti di permanenza massima di grado, si venisse a verificare, nei gradi di generale dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, la cessazione dal servizio permanente effettivo, contemporaneamente o a distanza inferiore a sei mesi, di piu' generali in ruolo, saranno collocati « a disposizione », a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, anzitutto l'ufficiale avente maggiore permanenza complessiva di grado da generale, e, successivamente, gli altri, con lo stesso criterio.
tolto: Gli ufficiali generali rimasti in servizio ai sensi del precedente comma potranno conseguire promozione, ferma pero' restando per loro la disposizione dello stesso comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art37 · fonte del testo