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[1]I periodi di permanenza previsti dal precedente art. 17 decorrono dalla data di anzianita' di grado, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]Qualora per effetto della prima applicazione dei limiti di permanenza massima di grado, si venisse a verificare, nei gradi di generale dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, la cessazione dal servizio permanente effettivo, contemporaneamente o a distanza inferiore a sei mesi, di piu' generali in ruolo, saranno collocati « a disposizione », a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, anzitutto l'ufficiale avente maggiore permanenza complessiva di grado da generale, e, successivamente, gli altri, con lo stesso criterio.

[3]Gli ufficiali generali rimasti in servizio ai sensi del precedente comma potranno conseguire promozione, ferma pero' restando per loro la disposizione dello stesso comma.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art37 · fonte del testo