Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale in congedo non puo' conseguire l'avanzamento se non possiede i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacita', necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, e se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.
tolto: La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovra' assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art39 · fonte del testo