Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono abrogati gli articoli 19, 20, 22 bis ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 74, 81, 2° comma, del testo unico sull'avanzamento, nonche' tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.
tolto: Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto testo unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 31 della presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Dato a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Solmi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art44 · fonte del testo