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[2]Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto testo unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 31 della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dato a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI.
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
