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[1]Sono abrogati gli articoli 19, 20, 22 bis ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 74, 81, 2° comma, del testo unico sull'avanzamento, nonche' tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

[2]Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto testo unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 31 della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Dato a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI.

[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art44 · fonte del testo