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[1]I marescialli maggiori della Regia guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta e per due terzi in ordine di anzianita', mediante appositi esperimenti.

[2]I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo o il corso meccanici alla Scuola meccanici e il corso di fuochista motorista navale alla Scuola fuochisti motoristi navali della Regia marina, ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unita' di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialita' tecnica, sono esonerati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianita' a maresciallo maggiore.

[3]Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi gia' esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dogli esami per l'avanzamento a maresciallo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art1 · fonte del testo