Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953. 142 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I marescialli maggiori della Regia guardia di finanza sono tratti dai marescialli capi per un terzo a scelta e per due terzi in ordine di anzianita', mediante appositi esperimenti.
tolto: I marescialli capi del ramo mare che abbiano frequentato con buon esito il corso di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo o il corso meccanici alla Scuola meccanici e il corso di fuochista motorista navale alla Scuola fuochisti motoristi navali della Regia marina, ed abbiano esercitato per almeno cinque anni, di cui due col grado attuale, in comando od in direzione di macchina di unita' di crociera a vapore od a motore, le mansioni relative alla propria specialita' tecnica, sono esonerati dall'esperimento per l'avanzamento ad anzianita' a maresciallo maggiore.
tolto: Non possono fruire di tale vantaggio i marescialli capi gia' esonerati, per effetto di precedenti disposizioni, dogli esami per l'avanzamento a maresciallo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art1 · fonte del testo