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Non possono essere giudicate, a fini dell'avanzamento al grado di appuntato, le guardie che non abbiano compiuto almeno un anno di servizio in reparti di confine o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana oppure sulle unita' del naviglio del Corpo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 4 maggio 1940

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art10 · fonte del testo