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Non possono essere giudicate ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato le guardie che non abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio di istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure di imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 gennaio 1952, n. 40
4La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025
