Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il sottufficiale, escluso il maresciallo ordinario, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianita', ne' partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto col grado attuale i seguenti periodi di comando o di servizio:
tolto: a) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unita' del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
tolto: b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unita' del naviglio del Corpo.
tolto: c) sottobrigadiere: sei mesi di servizio d'istituto o di imbarco sulle unita' o di appartenenza ai reparti del naviglio del Corpo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art9 · fonte del testo