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Per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non e' richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente art. 9.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 23 febbraio 1952
