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Per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non e' richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente art. 9. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 gennaio 1952, n. 40

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La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 23 febbraio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 gennaio 1952, n. 40

    La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art12 · fonte del testo