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Per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non e' richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente art. 9. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 gennaio 1952, n. 40
4La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'applicazione degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quali risultano modificati dagli articoli 10 e 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, e' sospesa per gli avanzamenti relativi agli anni 1952, 1953 e 1954". Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025
