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I marescialli capi, i marescialli ordinari e i brigadieri sono tratti rispettivamente dai marescialli ordinari, dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami o per due terzi in ordine di anzianita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 27 febbraio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art2 · fonte del testo