Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Abrogato dal 1 gennaio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 1 gennaio 1953. 41 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I marescialli capi sono tratti dai marescialli ordinari in ordine di anzianita'.
tolto: I marescialli ordinari ed i brigadieri sono tratti rispettivamente dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art2 · fonte del testo