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L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente art. 31 sara' fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sara' necessario.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 10 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art32 · fonte del testo