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[1]L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente art. 31 sara' fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sara' necessario. ((3))
[2]------------- AHHIORNAMENTO (3) La L. 4 agsoto 1942, n. 915, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII".
Testo in vigore dal 10 settembre 1942 al 9 maggio 2025
