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Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, non si applicano ai sottufficiali e alle guardie inscritti o da inscrivere sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta fino al 1939 compreso.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025
