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Restano ferme, per il reclutamento dei sottufficiali, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, e dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art5 · fonte del testo