Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1953 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
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Articolo abrogato dalla l. 18 gennaio 1952, n. 40.
Abrogato dal 1 gennaio 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Restano ferme, per il reclutamento dei sottufficiali, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1699, e dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GENNAIO 1952, N. 40
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art5 · fonte del testo