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[1]L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

[2]Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di eta', gli inscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

[3]I militari di prima categoria dell'Esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di eta' potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

[4]E' libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

[5]E' pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di eta'; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sara' fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sara' stabilito dal Regolamento.

[6]La facolta' di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potra' essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

[7]Il Ministro degli Affari Esteri potra', d'accordo col Ministro dell'Interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la liberta', gli averi dell'emigrante.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 26 agosto 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art1 · fonte del testo

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