Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'imbarco di emigranti dovra' dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di la' dall'Oceano; ed e' pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambi i casi, si puo' far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art23 · fonte del testo