Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli Esteri, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, Uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

[2]Il Ministro degli Esteri nominera', secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei paesi transoceanici. Avra' facolta' di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

[3]Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

[4]Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art12 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari