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[1]Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli Esteri, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, Uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.
[2]Il Ministro degli Esteri nominera', secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei paesi transoceanici. Avra' facolta' di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.
[3]Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.
[4]Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
