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[1]Nessuno puo' arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore d'emigranti, piu' una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.
[2]Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 32:
- a)le Compagnie nazionali di navigazione;
- b)le Compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;
- c)gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;
- d)gli armatori forestieri ed i noleggiatori nazionali e stranieri.
[3]Gli atti costitutivi delle Compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verra' determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.
[4]Alle Compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente puo' essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una Ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a tutte le leggi e Regolamenti del Regno, per tutto cio' che si riferisce alle operazioni d'emigrazione ed agli atti che ne conseguono.
[5]La patente e' valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di mille lire, e vincolata ad una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verra' fissata dal Ministro degli Affari Esteri, secondo l'importanza delle operazioni.
[6]La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.
[7]Il Ministro degli Esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, puo', con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.
[8]La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovra' essere reintegrata ogni qual volta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sara' restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avra' cessato d'esser tale.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
