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[1]In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potra' autorizzare i Comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potra' autorizzare con speciali concessioni altre Compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potra' consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

[2]Quando si verifichi il caso predetto, verra' ritirata al vettore la patente, che non potra' essere novamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di recidiva, la patente verra' definitivamente ritirata.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art15 · fonte del testo

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