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[1]Il vettore d'emigranti puo', con lettera diretta al Commissariato, che sentira' il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilita' civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. E' altresi' responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilita', e' nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

[2]E' data facolta' al Commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso gia' concesso.

[3]I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

[4]Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

[5]E' vietato ad un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art16 · fonte del testo

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