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[1]Il vitto e l'alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi' del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.
[2]L'emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando gia' fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avra' diritto ad un'indennita' di due lire il giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antiviglia del giorno in cui avvenga la partenza.
[3]Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potra' rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pago', e chiedere alla Commissione arbitrale, di cui all'articolo 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.
[4]Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o d'inabilita' del piroscafo a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sara' tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario, il Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione, si varra' della cauzione per provvedere.
[5]E' nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennita' stabilite dal presente articolo.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
