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L'imbarco di emigranti dovra' dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di la' dall'Oceano; ed e' pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambi i casi, si puo' far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art23 · fonte del testo

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