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Il vettore e' responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
