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Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sara' tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrino per disposizione e con richiesta di un R. agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'eta' superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni, pagheranno una lira al giorno; e nulla quelli sotto i tre anni.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art25 · fonte del testo

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