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[1]Il vettore versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie ed ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.
[2]Tali versamenti saranno attribuiti a un Fondo per l'emigrazione, il quale sara' investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.
[3]La parte a cio' destinata sara' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'articolo 44 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.
[4]I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del Ministro degli Affari Esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.
[5]Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese per il Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, secondo norme fissate dal Regolamento, verra' presentato ogni anno al Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.
[6]Il Fondo per l'emigrazione e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione che sara' presentata al Parlamento dal Ministro degli Affari Esteri.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910
