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[1]((E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.
[2]Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.
[3]Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avra' diritto e determinate le norme di tali concessioni.
[4]Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribute al Fondo per l'emigrazione.
[5]Questo fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.
[6]La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.
[7]I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.
[8]Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.
[9]Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'Amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.
[10]Il fondo per l'emigrazione e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
