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[1]((E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

[2]Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.

[3]Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avra' diritto e determinate le norme di tali concessioni.

[4]Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribute al Fondo per l'emigrazione.

[5]Questo fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

[6]La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

[7]I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

[8]Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

[9]Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'Amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

[10]Il fondo per l'emigrazione e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1910

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910. 90 parole tolte, 206 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il vettore versera' alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale, otto lireaggiunto: E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero tolto: d'emigrante aggiunto: di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. tolto: Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti

aggiunto: Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.

aggiunto: Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avra' diritto e determinate le norme di tali concessioni.

aggiunto: Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed aggiunto: in genere ogni altro reddito tolto: eventuale dipendente dalla presente legge.

tolto: Tali versamenti saranno attribuiti a un aggiunto: o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribute al Fondo per l'emigrazionetolto: , il qualeaggiunto: .

aggiunto: Questo fondo sara' investito in titoli di Stato, o tolto: guarentiti aggiunto: garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese tolto: ordinarie per il aggiunto: pel servizio dell'emigrazione.

La parte a cio' destinata tolto: sara' aggiunto: e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontaritolto: , e calcolato a tenore tolto: dell'articolo 44 del Regolamento aggiunto: dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente tolto: si faranno su domanda del aggiunto: sono disposti dal commissario generale, tolto: col visto del Ministro degli Affari Esteri, e saranno aggiunto: e sono assegnati esclusivamente a vantaggio tolto: della emigrazione, aggiunto: dell'emigrazione tanto all'interno che tolto: fuori aggiunto: all'estero.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese tolto: per il aggiunto: pel Commissariato, e tolto: per i aggiunto: pei servizi ad esso attinenti, tolto: secondo norme fissate dal Regolamento, verra' presentato ogni anno aggiunto: dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e aggiunto: lo vota separatamente.

tolto: Il Fondoaggiunto: Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'Amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

aggiunto: Il fondo per l'emigrazione e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tolto: di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in tolto: ciascheduna Sessione aggiunto: ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le tolto: Legislature e le Sessioni aggiunto: legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione che sara' presentata al Parlamento dal tolto: Ministro degli Affari Esteri aggiunto: ministro degli affari esteri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art28 · fonte del testo

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