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[1]Il Ministro degli Affari Esteri potra', d'accordo col Ministro dell'Interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

[2]In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sara' ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni d'arrolamento.

[3]Il Ministro degli Affari Esteri potra' destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformita' dell'articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

[4]I Comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art29 · fonte del testo

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