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[1]Il Ministro degli Affari Esteri potra', d'accordo col Ministro dell'Interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.
[2]In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sara' ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni d'arrolamento.
[3]Il Ministro degli Affari Esteri potra' destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformita' dell'articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.
[4]I Comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.
[5]6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1913, n. 1075
6La L. 2 agosto 1913, n. 1075 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23".
Testo in vigore dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008
