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Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque R. Autorita', nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilita' risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art30 · fonte del testo

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