Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913. Leggi il testo vigente →
Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque R. Autorita', nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilita' risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913
