Art. 32-bis
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((Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, determinera' pure:
- a)il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;
- b)le modalita' per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'amministrazione della marina ed il fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;
- c)le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;
- d)i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;
- e)le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;
- f)le modalita' per gli incarichi ai Regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;
- g)le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;
- h)i mezzi e le modalita' per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;
- i)le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;
- l)le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;
- m)le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;
- n)le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;
- o)le norme par i noli di ritorno degli emigranti;
- p)le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
