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[1]Un Regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterra', oltre quelle gia' accennate, le norme:
[2]per distinguere, per gli effetti della penalita' di cui all'articolo 31, l'emigrazione temporanea da quella permanente;
[3]per l'ordinamento dei servizi indicati nell'articolo 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl'impiegati d'ordine strettamente necessari;
[4]per la formazione del bilancio del Fondo per l'emigrazione;
[5]per determinare a quale degli Uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;
[6]per determinare i requisiti di capacita' e di moralita' di vettori e dei loro rappresentanti;
[7]per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;
[8]per la nomina de' membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;
[9]per determinare in quali casi ed a quali condizioni il Ministro degli Affari Esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;
[10]per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo;
[11]per determinare le modalita' dell'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;
[12]per ordinare che dentro due anni dall'applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2.75 nel primo corridoio e a metri cubi 3 nel corridoio inferiore;
[13]per fissare i criteri onde la velocita' normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;
[14]per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocita', e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;
[15]per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai Regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da Autorita' competente e legalizzato da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;
[16]per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;
[17]per determinare la qualita' e quantita' del vitto e dell'alloggio, o le indennita' relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga, per qualsiasi motivo, respinto al porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare la condizioni della traversata;
[18]per determinare la quantita' massima del bagaglio, che ogni emigrante puo' portar seco senza spesa di nolo, e l'indennita' che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;
[19]per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggieri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;
[20]per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori e loro rappresentanti;
[21]per rilevare le benemerenze di coloro che, nei Comitati locali, nelle Commissioni arbitrali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perche' la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore;
[22]e, finalmente, per disciplinare tutto cio' che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
