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[1]Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, e' sostituito il seguente:

[2]Il servizio della leva all'estero e' affidato alle RR. Autorita' diplomatiche e consolari.

[3]Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione od il R. Consolato piu' vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

[4]Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di eta', in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finche' duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'Esercito e dell'Armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

[5]I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al Distretto militare, se appartenenti all'Esercito; alla Capitaneria di porto, se appartenenti all'Armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

[6]Possono pero', in casi eccezionali, ottenere dalle RR. Autorita' diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della Guerra potra', caso per caso e secondo le norme del Regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

[7]La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5° del presente articolo, diviene assoluta e definitiva all'eta' di trentadue anni compiuti.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 23 agosto 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art33 · fonte del testo

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