Art. 33-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1 della vigente legge sull'emigrazione)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
