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[1]Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, e dopo il corrispondente articolo 43 del testo unico delle leggi per la leva marittima, e' aggiunto il seguente articolo:
[2]Articolo 120 bis del primo testo unico (articolo 43 bis del secondo testo unico). - Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arrolati in prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa eta', od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.
[3]Qualora si rechino all'estero in qualita' di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli Affari Esteri, saranno ad essi applicate le facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
