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L'entrata in vigore di questa legge sara' fissata con decreti Reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866 serie 3ª, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sara' gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non piu' tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 28 agosto 1901
