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[1]L'entrata in vigore di questa legge sara' fissata con decreti Reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866 serie 3ª, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sara' gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non piu' tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375
2Il Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente provvedimento entra in vigore il 02/09/1901.
Testo in vigore dal 28 agosto 1901 al 22 dicembre 2008
