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Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessari per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art5 · fonte del testo