Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.
tolto: Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'.
tolto: L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art4 · fonte del testo