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[1]Emigrante, per gli effetti del presente capo, e' il cittadino che si rechi in paese posto di la' dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di la' dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.
[2]L'emigrante di nazionalita' non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, e' pareggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potra' fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 12.
[3]Il passaporto non e' obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.
[4]I passeggieri che partono spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionale o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalita' italiana non superino il numero di cinquanta. Quando siano piu' di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrera' uno speciale permesso del Commissariato.
[5]Questa disposizione potra' essere sospesa con decreto Reale.
[6]E' data facolta' al Ministro degli Affari Esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
