Art. 7-bis
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[1]E' istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:
- a)del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;
- b)di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
- c)del direttore dell'ufficio del lavoro;
- d)del direttore generale del Banco di Napoli;
- e)di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- f)di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso;
- g)di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.
[2]I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.
[3]Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.
[4]Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.
[5]Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione di esso.
[6]((4))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1911, n. 533
3La L. 8 giugno 1911, n. 533 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1908, continuera' ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538".
Testo in vigore dal 5 luglio 1911 al 22 dicembre 2008
