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[1]E' istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

  • a)del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;
  • b)di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
  • c)del direttore dell'ufficio del lavoro;
  • d)del direttore generale del Banco di Napoli;
  • e)di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
  • f)di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso;
  • g)di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

[2]I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

[3]Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.

[4]Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.

[5]Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione di esso.

[6]((4))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 1911, n. 533

3

La L. 8 giugno 1911, n. 533 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1908, continuera' ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538".

Testo in vigore dal 5 luglio 1911 al 22 dicembre 2008

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1910 al 5 luglio 1911. 1 parola aggiunta.

aggiunto: 4

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 giugno 1911, n. 533

    La L. 8 giugno 1911, n. 533 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1908, continuera' ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538".

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art7bis · fonte del testo

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