Art. 7-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 5 luglio 1911. Leggi il testo vigente →
[1]((E' istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:
- a)del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;
- b)di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
- c)del direttore dell'ufficio del lavoro;
- d)del direttore generale del Banco di Napoli;
- e)di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- f)di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso;
- g)di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.
[2]I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.
[3]Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.
[4]Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.
[5]Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione di esso)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 5 luglio 1911
