L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

Testo vigente dal 18 giugno 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/1987

    Questione infondata
    17 febbraio 1987

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14…

    Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 297/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4 gi…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 · Art. 51 Modifiche al sistema penale · Art. 14 Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art14 · fonte su Normattiva